Ai sensi dell'articolo 3 della Legge regionale n. 23 del 19 dicembre 2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, le detrazioni previste dall' articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 sono maggiorate, nell'ambito dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e secondo quanto previsto dall' articolo 6, comma 5 del decreto legislativo n. 68/2011, di un importo pari a 200,00 euro per ogni figlio portatore di handicap, ai sensi dell' articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
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