Corte Costituzionale - Sentenza n. 226 del 4 luglio 2001
L'obbligo di frequenza della scuola fino a quattordici anni è elevato per gli alunni disabili a 18 anni. Dopo tale età, per gli alunni handicappati l'istruzione costituisce un diritto, non più un obbligo, che potrà essere esercitato mediante la frequenza, al di fuori della scuola dell'obbligo, di corsi per adulti finalizzati al conseguimento del diploma.
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