Corte Costituzionale - Sentenza n. 203 del 18 luglio 2013
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Il congedo per l’assistenza al portatore di handicap in situazione di gravità spetta anche a parenti e affini entro il terzo grado. La Corte Costituzionale, con la sentenza in questione, ha riconosciuto l’illegittimità costituzionale della norma contenuta nell’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, relativa alla possibilità di usufruire di un congedo retribuito della durata massima di un biennio per assistere un portatore di handicap in situazione di gravità. La pronuncia si fonda sul fatto che, tra i soggetti che possono beneficare di tale congedo, non sono ricompresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, i quali, secondo la Corte, ne usufruiscono solo in assenza degli altri aventi diritto. L’illegittimità è la diretta conseguenza del fatto che il congedo in questione rappresenta “uno strumento di politica socio-assistenziale, basato sul riconoscimento della cura prestata dai congiunti sia sulla valorizzazione delle relazioni di solidarietà interpersonale e intergenerazionale, di cui la famiglia costituisce esperienza primaria, in attuazione degli artt. 2,3, 29, 32 e 118, quarto comma, Cost.”. D’altro canto, sottolineano i giudici, i parenti e gli affini entro il terzo grado sono già destinatari di altri permessi per assistere portatori di handicap, ad esempio quelli previsti dall’art. 33, comma 3, della L. n. 104/1992. |
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