Corte dei Conti - Parere n. 3 del 4 febbraio 2010

Sezione regionale di controllo per la Basilicata

Sul tema delle Borse-Lavoro la Sezione, preferendo una lettura sostanzialistica e non meramente classificatoria dell’intervento svolto dal Comune, tesa cioè a valutare il concreto atteggiarsi delle modalità esecutive del progetto (borsa-lavoro), individua una linea di discrimine tra la funzione di sussidio economico prestato a favore di soggetti bisognosi e di sostegno al loro percorso formativo, e la diversa finalità di acquisire al soggetto attuatore e ospitante (il comune) una prestazione lavorativa per l’esecuzione di funzioni, servizi e operazioni nel suo esclusivo o prevalente interesse. Con la conseguenza che, nel caso in cui si manifestasse prevalente la finalità di sopperire ad esigenze funzionali dell’ente promotore ed esecutore del progetto, ancorché ciò non comporti l’instaurazione né l’esistenza di un rapporto di lavoro, gli emolumenti a qualsiasi titolo corrisposti ai beneficiari avrebbero dovuto essere computati tra le spese di personale dell’ente.

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