Corte dei Conti - Deliberazione n. 10 del 9 aprile 2026

Sezione delle Autonomie

Esclusione dal calcolo della soglia di capacità assunzionale delle spese per l’assunzione di personale con professionalità sociale presso gli ambiti territoriali sociali finanziate con le risorse del fondo per le non autosufficienze. Si tratta della quota riservata di 50 milioni di euro del Fondo per la non autosufficienza, specificamente destinata alle assunzioni a tempo indeterminato di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti territoriali sociali (ATS) per l’implementazione dei Punti Unici di Accesso (PUA). La Corte ha confermato l’interpretazione sostenuta dall’ANCI, stabilendo che «Le risorse del fondo per le non autosufficienze destinate, ai sensi del DPCM 3 ottobre 2022, alle assunzioni di personale con professionalità sociale presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per l’implementazione dei Punti Unici di Accesso (PUA) devono essere considerate risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 57, comma 3-septies, 7 del d.l. n. 104/2020. Conseguentemente, le relative spese di personale possono essere escluse dal calcolo dei valori soglia previsti dall’art. 33 del d.l. n. 34 del 2019 nei limiti e per la durata del finanziamento effettivamente garantito, a condizione che l’ente dimostri la tracciabilità delle risorse vincolate e la loro integrale destinazione alla specifica assunzione

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