Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti degli enti pubblici, compresi quelli territoriali e i loro consorzi, verranno retribuite per il solo corrispettivo al netto dell'Iva: l'imposta dovrà essere versata direttamente all'erario secondo modalità e termini da determinarsi con uno specifico decreto ministeriale di cui si attende l'emanazione. Il Dm dovrà chiarire come, all'atto pratico, le amministrazioni dovranno gestire questi versamenti.
È in fase di perfezionamento il decreto di attuazione delle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall’articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015). La norma stabilisce che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell’IVA, devono versare direttamente all’erario l’imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitorileggi tutto
Il meccanismo dello split payment non si applica però alle prestazioni di servizi assoggettate a ritenuta d'acconto.
Per le Pa che omettono o ritardano il versamento dell'imposta scatta una sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
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