L'articolo 2 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 definisce Associazioni di Promozione Sociale "le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà". Viene cioè introdotto il concetto di utilità sociale, con evidente differenziazione rispetto alle Onlus che, a dispetto del nome, sono invece costituite per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale.
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