Il Registro unico nazionale del Terzo settore Il Registro unico nazionale del Terzo settore, previsto dall'articolo 45 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed è operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma. Il Registro unico nazionale del Terzo settore si compone delle seguenti sezioni: a) Organizzazioni di volontariato; b) Associazioni di promozione sociale; c) Enti filantropici; d) Imprese sociali, incluse le cooperative sociali; e) Reti associative; f) Società di mutuo soccorso; g) Altri enti del Terzo settore. Ad eccezione delle reti associative, nessun ente può essere contemporaneamente iscritto in due o più sezioni. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali può, con decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Unificata, istituire sottosezioni o nuove sezioni o modificare le sezioni esistenti. Fino all'emanazione di un apposito decreto ministeriale che ne regolamenti le relative procedure continueranno a funzionare i diversi registri speciali, che a seguito dell'approvazione del citato decreto dovranno provvedere alla trasmigrazione dei dati. |