Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 10/E del 23 gennaio 2015 |
| TERZO SETTORE - ANTE 2026 | ||
L'interpello esaminato dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate è relativo alla possibilità per una fondazione ONLUS di mantenere la qualifica di onlus, anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito della propria attività di consultorio renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente". L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 23 gennaio 2015, ribadisce che l'articolo 10, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 460/97 prevede, per le ONLUS, il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, " ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse". Sono tali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Si ricorda che l'esercizio di tali attività "direttamente connesse" è consentito a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione. Come già precisato dalla circolare n. 168/E del 26/6/1998, " la prevalenza va valutata tenendo conto di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad es. gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane ed il numero delle prestazioni effettuate". Conclude l'Agenzia affermando che l'ONLUS, pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di una terapia già in corso, non perda la qualifica di onlus. |
