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Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.
Sono Enti del Terzo Settore
Le Organizzazione di Volontariato
Le Associazioni di Promozione Sociale
Gli Enti Filantropici
Le Imprese Sociali, incluse le Cooperative Sociali
Le Reti Associative
Le Società di mutuo soccorso
Le Associazioni riconosciute o non riconosciute
Le Fondazioni
Gli altri Enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale
NO PROFIT - NON PROFIT
La locuzione non profit (o non-profit) è di origine angloamericana ed è stata coniata per indicare la caratteristica di organizzazioni ed enti che operano "senza scopo di lucro, senza profitto" leggi tutto |
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5 x 1000 - Aperto il canale telematico per le domande 2015 |
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TERZO SETTORE -
Associazioni di volontariato
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Con la circolare n. 13/E del 26/03/2015 dell'Agenzia delle Entrate, vengono fissati i termini per l'iscrizione negli elenchi dei beneficiari del 5 per mille. Anche quest'anno è possibile effettuare l'iscrizione on-line fino al 7/5/2015 (termine valido sia per le associazioni sportive dilettantistiche che per gli enti del volontariato). Ne possono essere beneficiari: gli enti del volontariato (onlus, organizzazioni di volontariato, enti ecclesiastici, ONG, APS, ecc.) e le associazioni sportive dilettantistiche (che dimostrino: l'iscrizione al registro CONI, la presenza del settore giovanile e l'effettivo svolgimento in via prevalente di attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, ovvero di avviamento alla pratica sportiva in favore di persone di età non inferiore a 60 anni, o nei confronti di soggetti svantaggiati in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari). |
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Vai alla scheda informativa dell'Agenzia delle Entrate |
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Istituzione del Registro unico delle organizzazioni del terzo settore |
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TERZO SETTORE -
ANTE 2026
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Con l'articolo 55 della Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 la Regione Piemonte, al fine di consentire ai cittadini e alle istituzioni la migliore conoscenza e fruizione delle attività promosse dalle organizzazioni senza scopo di lucro e il rispetto della pubblica fede, ha istituito il Registro unico delle organizzazioni del terzo settore.
All'articolo 56 della stessa legge vengono previste una serie di procedure semplificate per gli enti senza scopo di lucro non esercenti attività commerciale.
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Realizzazione di progetti culturali e sociali di alta rilevanza |
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TERZO SETTORE -
ANTE 2026
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Consiglio regionale del Piemonte - Leggi regionali
Dossier virtuale >
Legge regionale n. 26 del 10 giugno 1993 |
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Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 10/E del 23 gennaio 2015 |
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TERZO SETTORE -
ANTE 2026
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L'interpello esaminato dalla Direzione centrale dell'Agenzia delle Entrate è relativo alla possibilità per una fondazione ONLUS di mantenere la qualifica di onlus, anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito della propria attività di consultorio renda anche prestazioni il cui corrispettivo, non rimborsato dalla Regione, resta a carico dello stesso utente".
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 10/E del 23 gennaio 2015, ribadisce che l'articolo 10, comma 1, lett. c, del D.Lgs. n. 460/97 prevede, per le ONLUS, il divieto di svolgere attività diverse da quelle previste istituzionalmente e nei settori indicati, " ad eccezione delle attività ad esse direttamente connesse". Sono tali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
Si ricorda che l'esercizio di tali attività "direttamente connesse" è consentito a condizione che non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66% delle spese complessive dell'organizzazione.
Come già precisato dalla circolare n. 168/E del 26/6/1998, " la prevalenza va valutata tenendo conto di un insieme di elementi rilevanti al fine di una comparazione tra le attività istituzionali e quelle direttamente connesse, quali ad es. gli investimenti, l'impiego delle risorse materiali ed umane ed il numero delle prestazioni effettuate".
Conclude l'Agenzia affermando che l'ONLUS, pur incassando dei compensi per le prestazioni aggiuntive rese ai medesimi pazienti a completamento di una terapia già in corso, non perda la qualifica di onlus. |
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Bando regionale per l'assegnazione di contributi per l'anno 2014 |
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