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Trasmissioni informazioni all'AN.A.C. |
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Adempimenti amministrativi Enti Gestori
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Ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"
Con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163), le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.
Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (ora A.N.AC.), che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione.
L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione. Entro il 30 aprile di ciascun anno, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica l'articolo 6, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
F.A.Q. - Articolo 1 L.190/2012: adempimenti nei confronti dell’AVCP
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Deliberazione AN.A.C. n. 26 del 22 maggio 2013 - Prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012 |
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Certificazione pagamenti debiti della Regione |
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Con riferimento alle somme erogate dalla Regione Piemonte, attraverso le risorse ottenute dallo Stato ai sensi dell'art. 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, è necessario procedere alla certificazione dei pagamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 6-bis.
Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità e la tempistica di certificazione e di raccolta, per il tramite delle Regioni, dei dati relativi ai pagamenti effettuati dalle pubbliche amministrazioni con le risorse trasferite dalle Regioni a seguito dell'estinzione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti delle stesse pubbliche amministrazioni.
La compilazione dei moduli web, la trasmissione via e-mail alla Regione Piemonte delle certificazioni con allegati i modelli A, devono essere effettuate entro il 6 settembre 2014.
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scarica lo schema di certificazione
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scarica il modello A |
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MODELLO A - I tranche 2013 (modello rosa) |
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MODELLO A - II tranche 2013 (modello azzurro) |
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Rilevazione di Bilanci Consuntivi delle Istituzioni Pubbliche |
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L'Istituto Nazionale di Statistica (Istat) conduce annualmente la "Rilevazione di informazioni dati e documenti necessari alla classificazione di unità economiche nei settori istituzionali stabiliti dal Sistema Europeo dei Conti Nazionali e Regionali della Comunità" finalizzata a raccogliere informazioni, dati e documenti sull'attività economica e finanziaria di tali soggetti al fine di stabilire l'appartenenza dell'Ente ad uno dei settori istituzionali stabiliti dal Regolamento (UE) n. 549/2013 sul Sistema Europeo di Conti Nazionali e Regionali dell'Unione Europea. La rilevazione è inserita nel Programma statistico nazionale e pertanto ricompresa tra le rilevazioni di interesse pubblico.
Per procedere alla rilevazione è previsto un sistema di compilazione e acquisizione dei dati interamente on line. Per accedere ala compilazione del questionario è quindi necessario collegarsi all'indirizzo https://indata.istat.it/riddcue/?pes=RIDDCUE utilizzando le credenziali dell'Ente.
La compilazione del questionario deve avvenire esclusivamente via Internet, seguendo le istruzioni riportate nella guida alla compilazione scaricabile dal sito.
Il questionario deve essere compilato e restituito inderogabilmente entro il 1^ settembre di ogni anno.
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Conto Annuale del Personale |
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La Ragioneria Generale dello Stato pubblica ogni anno la circolare contenente le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni (conto annuale).
La rilevazione in oggetto fa parte dei flussi informativi del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN) e coinvolge circa 10.000 Istituzioni pubbliche per le quali l'invio dei dati è obbligatorio.
Le informazioni acquisite attraverso il conto annuale consentono:
alla Corte dei Conti di predisporre il referto sul costo del lavoro da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. n. 165/2001 – comprensivo anche del monitoraggio della contrattazione integrativa previsto all’art. 40 bis dello stesso d.lgs. 165 – e di utilizzare le informazioni raccolte per le attività di certificazione degli oneri contenuti nelle relazioni tecniche dei contratti collettivi di lavoro del pubblico impiego stipulati dall’ARAN e dal Governo stesso;
al Governo di adottare decisioni di finanza pubblica in tema di pubblico impiego e di quantificare gli oneri dei contratti e degli incrementi retributivi del personale statale non contrattualizzato;
all’ARAN di quantificare gli oneri per i rinnovi contrattuali e di predisporre il rapporto sull’evoluzione delle retribuzioni di fatto dei pubblici dipendenti;
all’ISTAT di predisporre le statistiche sul pubblico impiego;
ad altri Organismi pubblici di utilizzare per fini conoscitivi i dati pubblicati sul web;
al Parlamento di verificare le relazioni tecniche dei provvedimenti legislativi sul pubblico impiego;
al Ministero dell’Interno di predisporre le elaborazioni previste dal d.lgs. 267/2000, articolo 95, in materia di Censimento degli Enti locali;
al Ministero della Salute di predisporre le elaborazioni di competenza sui dati di specifico interesse.
La rilevazione avviene:"on line" direttamente sul sistema SICO; tramite upload dei "kit excel" in SICO oppure tramite FTP.
Il termine per l'invio dei dati è fissato per il 31 maggio di ogni anno.
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Verifica dei pagamenti superiori ai 10.000,00 euro |
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Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario é inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita' di riscossione delle somme iscritte a ruolo.
La verifica deve essere effettuata attraverso il servizio VERIFICA INADEMPIMENTI del portale www.acquistinretepa.it
Il Servizio Verifica Inadempimenti è gestito da Equitalia S.p.A.
Per accedere alle funzionalità di Equitalia occorre essere registrati ed effettuare il login nell'area dedicata in alto a destra. Una volta effettuato il login, si visualizza il Cruscotto dell'Area personale dove, nella sezione Servizi, è disponibile il link "Verifica inadempimenti" per accedere al sistema.
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scarica la Circolare del 29 luglio 2008 n. 22
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scarica il Decreto 18 gennaio 2008, n. 40 |
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scarica la Circolare 4 settembre 2007, n. 29 |
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scarica la Circolare 6 agosto 2007, n. 28 |
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scarica il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 |
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Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati |
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I dati richiesti in occasione dell'indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati, svolta dall'Istituto nazionale di statistica in collaborazione con il Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alcune Regioni e la Provincia Autonoma di Trento sono rilevati per finalità amministrative dalle Regionii e dalle Province Autonome che collaborano alla sua realizzazione e per finalità statistiche dall'Istat.
L'obbligo di risposta per l'indagine "Indagine sugli interventi e i servizi sociali dei Comuni singoli o associati" è stabilito dall'articolo 7 del Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322
La Regione Piemonte invia ogni anno agli Enti Gestori il questionario che deve essere trasmesso da questi ultimi ai comuni compresi negli ambiti territoriali degli stessi; I questionari compilati vanno raccolti dagli Enti Gestori e inviati al settore Programmazione "Socio Assistenziale" - Integrazione Socio Sanitaria e Rapporti con gli Enti Gestori Istituzionali. Per l'anno in corso la data di consegna è prevista per il 29 agosto 2014.
Il questionario da compilare su file excel si suddivide in 13 fogli di lavoro, copertina compresa. In particolare: (1) Copertina, (2) Dati Identificativi, (3) Trasferimenti ad altri enti, (4) Famiglia e Minori, (5) Minori Disabili, (6) Adulti Disabili, (7) Dipendenze, (8) Anziani Auto, (9) Anziani non auto, (10) Immigrati e Nomadi, (11) Povertà e Disagio Adulti, (12) Multiutenza, (13) Fonti di Finanziamento.
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vai alla pagina dedicata sul sito dell'ISTAT
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Rendicontazione attività anno precedente e Relazione Annuale |
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Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Enti Gestori devono inviare al settore Programmazione "Socio Assistenziale" - Integrazione Socio Sanitaria e Rapporti con gli Enti Gestori Istituzionali i seguenti documenti:
Conto del Bilancio relativo all'anno precedente corredato da copia della relazione dell'organo interno di revisione.
Il Bilancio di Previsione dell'anno in corso con la relativa relazione previsionale programmatica
Il Prospetto di rendicontazione, su formato xls, relativo al conto consuntivo dell'anno precedente (Modello A) - Tale prospetto si compendia di un foglio entrate, di un foglio spese e di uno schema di raccordo prestazioni.
Il Prospetto di rendicontazione, su formato xls, relativo ad utenti, spesa e personale (Modello C) - (parte A - utenti e spesa)
Entro il 31 luglio di ogni anno gli Enti Gestori devono inviare al settore Programmazione "Socio Assistenziale" - Integrazione Socio Sanitaria e Rapporti con gli Enti Gestori Istituzionali i seguenti documenti:
Il Prospetto, su formato xls, per la determinazione dell'avanzo di amministrazione dell'anno precedente (Modello B)
Il Prospetto, su formato xls, relativo ai trasferimenti finanziari tra Comuni ed Enti Gestori.
Il Prospetto di rendicontazione, su formato xls, relativo ad utenti, spesa e personale (Modello C) - (parte B - personale)
Tutti i prospetti devono essere approvati con apposita determinazione dirigenziale.
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Anagrafe delle Prestazioni |
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La banca dati Anagrafe delle Prestazioni è stata istituita dall'articolo 24 della Legge n. 412 del 30 dicembre 1991 per la misurazione qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dal personale delle amministrazioni pubbliche. Tale Legge ha subito nel corso degli anni numerose modifiche fino ad arrivare a quanto disposto all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.
La Legge 6 novembre 2012, n. 190 per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione, in vigore dal 28 novembre 2012, ha modificato l'art. 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in materia di incompatibilità e di incarichi ai dipendenti pubblici.
La nuova norma impone che le amministrazioni pubbliche che conferiscono o autorizzano incarichi, anche a titolo gratuito, ai propri dipendenti debbano darne comunicazione in via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro quindici giorni dalla data di conferimento o autorizzazione dell'incarico, unitamente ad una relazione di accompagnamento.
La norma conferma, altresì, la scadenza del 30 giugno di ciascun anno per l'invio della dichiarazione negativa, che obbliga le amministrazioni a comunicare, anche nel caso in cui non siano stati conferiti o autorizzati incarichi ai propri dipendenti, anche se comandati o fuori ruolo.
Le amministrazioni sono altresì tenute alla comunicazione degli incarichi conferiti a consulenti e collaboratori esterni con cadenza semestrale.
SCADENZE:
La comunicazione deve essere effettuata dalle amministrazioni pubbliche esclusivamente per via telematica, tramite il sito www.perlapa.gov.it, trasmettendo:
entro 15 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione, gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
entro il 30 giugno di ogni anno i compensi erogati nell'anno precedente, per gli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti;
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, gli incarichi affidati a consulenti e collaboratori esterni nel semestre precedente;
entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, i compensi erogati nel semestre precedente per incarichi a consulenti e collaboratori esterni indipendentemente dal semestre di affidamento.
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Rilevazione statistica "Minori fuori dalla famiglia inseriti in presidio" |
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Entro il 5 settembre di ogni anno, gli Enti Gestori devono inviare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia la Rilevazione statistica "Minori fuori dalla famiglia inseriti in presidio".
Ai fini della rilevazione sono da prendere in considerazione tutti i minori inseriti nelle strutture regolamentate con la D.G.R. 18 Dicembre 2012, n. 25-5079 ad eccezione del pensionato integrato in analogia con l'housing sociale, poichè trattasi di interventi di alto livello di autonomia, mentre sono oggetto di considerazione le case rifugio per le donne con figli vittime di violenza istituite a norma della Legge regionale n. 16 del 29 maggio 2009 e del D.P.G.R. n. 17/R del 2009, che ne prevede i requisiti strutturali e gestionali, nonchè le case famiglia ad accoglienza mista di cui alla D.G.R. 13 Luglio 2009, n. 10-11729.
La rilevazione da compilare su file xls, comprende un file per ente gestore, una scheda minori classificati e una scheda minori non classificati.
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Monitoraggio applicazione D.G.R. 7 gennaio 2008, n. 12-7984 |
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Entro il 31 maggio di ogni anno, gli Enti Gestori devono inviare alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia- Settore Civile, Terzo Settore ed Enti di Diritto Pubblico e Privato - Politiche per la famiglia e i soggetti deboli la scheda di monitoraggio annuale sull'attuazione delle Linee Guida sulla collaborazione tra Servizi dell’Amministrazione della Giustizia, Servizi dell’Ente Locale e Autorità Giudiziaria Minorile nell’applicazione del D.P.R.448/88 - Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
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Deliberazione della Giunta Regionale 7 gennaio 2008, n. 12-7984 |
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Certificazione dei dati per il quadro S3 |
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Con decreto ministeriale del 27 maggio 2014, sono stati approvati i modelli per la certificazione del rendiconto di bilancio dell’esercizio 2013 nel quale sono previsti alcuni quadri contabili istituiti per corrispondere a nuove esigenze informative di contabilità.
Con particolare riguardo al quadro S3 del certificato previsto per rilevare le esternalizzazioni dei comuni è previsto che le informazioni circa le voci contenute nel quadro S3 siano acquisite attraverso certificazioni del soggetto con bilancio esterno (in questo caso gli Enti Gestori costituiti in forma di Consorzio), con la precisazione che i dati di costo e ricavo di gestione (nel caso che il soggetto esterno sia tenuto a seguire un sistema di contabilità economico patrimoniale), ovvero di accertamento e spesa corrente (nel caso che il soggetto esterno sia tenuto a seguire un sistema di contabilità finanziaria) si riferiscono ai valori totali risultanti in bilancio con riferimento a ciascuna funzione di cui al D.p.r. 31 gennaio 1996 n. 194, e ciò anche nel caso il cennato soggetto svolga la sua attività non esclusivamente per l’ente locale compilante. Andrà inoltre indicato il servizio, sempre con riferimento all’articolazione del D.p.r. 31 gennaio 1996 n. 194, che assume carattere prevalente o esclusivo nell’ambito della funzione.
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Censimento Permanente delle Auto di Servizio della P.A. |
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Il censimento permanente, previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 agosto 2011 che ha disciplinato l’utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza delle pubbliche amministrazioni, è obbligatorio per tutti gli enti inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (amministrazioni presenti in elenco ISTAT individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196) loro sedi e unità locali dislocate sul territorio.
La partecipazione al censimento è possibile solo dietro registrazione al sito www.censimentoautopa.gov.it. L’accesso al sistema di censimento avviene tramite credenziali (ID, password) comunicati a seguito della registrazione on line.
La Legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce un limite di cilindrata (non superiore ai 1.600 cc) per l’acquisto di nuove auto.
Le politiche del Governo in materia sono divenute più stringenti con la Legge di stabilità del 24 dicembre 2012 n. 228, che espressamente prevedeva, fino al 31 dicembre 2014, il divieto per le PA di acquisto di nuove autovetture e di stipula di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Unica eccezione è rappresentata dagli acquisti per "i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza".
Successivamente, il Decreto sulla Pubblica Amministrazione (D.L. 31-8-2013 n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125) ha previsto che “le P.A. non potranno acquistare automobili o stipulare contratti di locazione finanziaria fino al 31 dicembre 2015. Per quelli che non rispettano l’obbligo di partecipare al Censimento permanente scende del 50% la possibilità di spesa in acquisto, manutenzione e noleggio delle auto e acquisto buoni taxi, rispetto alla spesa prevista nel 2013. "Nei casi in cui è ammesso l’acquisto di nuove autovetture, le amministrazioni pubbliche ricorrono a modelli a basso impatto ambientale e a minor costo d’esercizio, salvo motivate e specifiche eccezioni".
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Rilevazioni beni immobili, concessioni e partecipazioni degli E.G. |
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Il Dipartimento del Tesoro ha avviato, nel febbraio 2010, la rilevazione delle consistenze degli attivi delle Amministrazioni pubbliche finalizzata alla redazione del Rendiconto patrimoniale a valori di mercato (art. 2, comma 222, periodo undicesimo della legge n. 191 del 2009 - L.F. 2010).
Le Amministrazioni interessate dalla rilevazione delle consistenze degli attivi patrimoniali sono tutte quelle:
individuate dall’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165, e s.m.i.
incluse nell’elenco S13 definito annualmente dall’ISTAT, ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 196/2009, per la redazione del conto economico consolidato delle Amministrazioni pubbliche rilevante ai fini del calcolo dei parametri di Maastricht.
Le componenti dell'attivo attualmente oggetto di rilevazione sono i beni immobili (dal febbraio 2010), le partecipazioni e le concessioni (dal febbraio 2011).
La rilevazione è condotta, con cadenza annuale, a livello di ogni singola Amministrazione;
L’unità di rilevazione è fissata a livello di singolo bene (unità immobiliare/terreno, quota di partecipazione in società/ente, contratto di concessione);
Le Amministrazioni incluse nell’ambito della rilevazione comunicano, esclusivamente mediante il portale dedicato Patrimonio della PA a valori di mercato e con cadenza annuale, i dati relativi alle componenti dell’attivo oggetto di rilevazione (beni immobili, concessioni, partecipazioni).
Per le tre rilevazioni (beni immobili, partecipazioni, concessioni) la scadenza per l’invio dei dati riferiti al 31 dicembre è fissata al 31 luglio dell’anno successivo.
Dal punto di vista operativo è necessario collegarsi al sito Patrimonio della PA a valori di mercato. Una volta nella home page è necessario scorrere la pagina fino in fondo dove appare in verde il tasto ENTRA. A questo punto si aprirà una finestra dove inserire utenza e password, naturalmente la password sarà scaduta, quindi una volta aggiornata la password finalmente verrete proiettati all'interno del Portale dove effettuare le rilevazioni. Anche in questo caso è necessario scorrere la pagina fino in fondo dove appariranno i servizi online del Portale Tesoro associati al tuo Account.
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