Per prestazioni sociali si intendono le prestazioni di natura assistenziale, ovvero, ai sensi dell'articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonche' quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia. Le relative informazioni dovrebbero confluire all'interno del Casellario dell'Assistenza, nella Banca dati delle prestazioni sociali di cui all'articolo 4 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206.
Per prestazioni sociali che per la loro natura richiedono interventi di valutazione e presa in carico da parte dei servizi sociali si intendono le prestazioni sociali a cui si associata una presa in carico da parte del servizio sociale professionale del sistema pubblico. Per questo tipo di prestazioni il riferimento alla condizione economica è solo eventuale, e le relative informazioni dovrebbero confluire all'interno del Casellario dell'Assistenza, nella Banca dati della valutazione multidimensionale per la presa in carico di cui all'articolo 5 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206. (Modulo SINBA per area famiglia e minori, modulo SINA per area disabilità e non autosufficienza, modulo SIP per povertà, esclusione sociale e altre forme di disagio).
Per prestazioni sociali agevolate si intendono le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti. Le relative informazioni dovrebbero confluire all'interno del Casellario dell'Assistenza, nella Banca dati delle prestazioni sociali agevolate di cui all'articolo 3 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206. 1) PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - Condizione economica valutata per l'accesso alla prestazione. 2) PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - Condizione economica valutata per la misura dell'intervento. 3) PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - Condizione economica valutata per la compartecipazione al costo del servizio.
Per prestazioni agevolate di natura sociosanitaria si intendono le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti: 1) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio; 2) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio; 3) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni spendibili per l'acquisto di servizi;
Per prestazioni agevolate rivolte a minorenni si intendono le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza nel nucleo familiare di componenti minorenni.
Come rilevabile dall'articolo 3 e 4 del decreto 16 dicembre 2014, n. 206 è una prerogativa dell'ente competente alla disciplina della prestazione stabilire che la stessa sia condizionata alla verifica della condizione economica dei beneficiari o meno. Pertanto è da ritenere che la valutazione dell'ISEE, non possa essere considerato un presupposto per la qualificazione di una prestazione sociale come agevolata, bensì un effetto derivante dalla necessità di misurare la condizione economica dei benficiari, qualora l'Ente erogatore preveda la verifica della condizione economica. |
|||||
|
|||||
|
|
|||||
| Pagina 2 di 2 | |||||
