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APPALTI PUBBLICI
NEI SERVIZI SOCIALI
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T.A.R. Lombardia - Sentenza n. 945 del 13.07.2015 |
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APPALTI PUBBLICI - La cooperativa iscritta ad uno qualunque degli albi regionali vede riconosciuta la sua obiettiva qualità di cooperativa sociale ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, ma non vede limitare in alcun modo la sua capacità operativa al solo ambito territoriale corrispondente alla regione nel cui Albo essa è stata iscritta. |
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Corte dei Conti - Deliberazione n. 169 del 22 aprile 2015 |
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Sezione regionale di controllo per la Lombardia
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L'acquisizione dei servizi sociali è regolata dalla legge legge 8 novembre 2000, n. 328 e non dal Codice dei Contratti.
In particolare il servizio di erogazione dell’assistenza educativa e scolastica soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la citata legge 8 novembre 2000, n. 328
Con deliberazione n. 169/2015 la Sezione Controllo Regione Lombardia, ribadisce che il servizio di erogazione dell’assistenza educativa e scolastica soggiace alle norme ordinamentali ed organizzative introdotte con la legge 8 novembre 2000, n. 328; alla materia dei servizi pubblici non si applicano le norme in tema di centrali di committenza contenute nel codice degli appalti.
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Deliberazione n. 7 Adunanza del 30 settembre 2014 |
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Gestione dei servizi di accoglienza, integrazione e tutela per richiedenti protezione internazionale – Progetto S.P.R.A.R.
Come già chiarito nella Deliberazione Avcp n. 25/2012, i servizi in argomento appartengono alla categoria dei servizi sociali e pertanto si inquadrano nell’All. IIB del Codice dei Contratti con la conseguenza che: i) «le amministrazioni aggiudicatrici sono tenute a rispettare i principi del Trattato, dai quali discende anche il vincolo di predeterminazione dei criteri selettivi nell’ambito dell’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione di una analitica indicazione delle componenti della prestazione»; ii) «quando il valore dell'appalto sia superiore alla soglia comunitaria è opportuna una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 D.Lgs. 163/2006 come applicabile anche ai contratti c.d. esclusi»; iii) «in caso di utilizzo di risorse pubbliche, nell’ambito di un progetto di coprogettazione, l'individuazione del soggetto privato affidatario dei servizi va effettuata mediante confronto concorrenziale nel rispetto dei principi generali della trasparenza e della par condicio».
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 4606 del 10.09.2014 |
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APPALTI PUBBLICI - È da ritenersi legittima, la richiesta di una Casa di riposo e Residenza protetta per anziani di consentire la partecipazione alla gara indetta per l’affidamento della sua gestione alle sole imprese in grado di dimostrare il possesso di ben 2 certificazioni di qualità aziendale, in particolare ISO 9001-2008, ISO 10881-2000.
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Parere n.138 del 20.06.2014 |

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COSTI SICUREZZA - ALLEGATO IIB - non diretta applicabilità
Procedura aperta per l’appalto dei servizi educativi ed ausiliari e per la concessione dei servizi dell’area nido d’infanzia e scolastica - Inapplicabilità diretta degli artt. 86 e 87 del Codice – Esclusione per omessa specificazione degli oneri per la sicurezza in fase di offerta – illegittimità.
L’erronea specificazione degli oneri della sicurezza nell’offerta economica non potrebbe giustificare l’esclusione, in ossequio al principio di tassatività sancito dall’art. 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici.
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Parere n.134 del 20.06.2014 |

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Negli affidamenti dei servizi dell’All. II B del D. Lgs. 163/2006, si applicano solamente gli articoli 68, 65 e 225 del Codice, ai sensi del successivo art. 27, e le Stazioni appaltanti devono osservare le indicazioni fornite con la “Comunicazione interpretativa per l’aggiudicazione degli appalti non o solo parzialmente disciplinati dalle direttive appalti pubblici”; per quanto riguarda le forme di pubblicità da adottare, è necessario che l'affidamento sia preceduto dalla pubblicazione di avviso o bando sul sito informatico della stazione appaltante, sui siti informatici di cui al D.M. n. 20 del 6 aprile 2001 e sui quotidiani, non escludendo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e su quella della Unione europea per appalti di consistente rilevanza economica. |
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