APPALTI PUBBLICI

NEI SERVIZI SOCIALI



Deliberazione n. 73 del 20.07.2011

L’affidamento dei servizi che rientrano nell’allegato II B, che quindi sfuggono all’applicazione del Codice dei Contratti, deve avvenire nel rispetto di principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità.

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Determinazione n. 4 del 07.07.2011

Ai fini della tracciabilità è obbligatorio richiedere il codice C.I.G. per tutti i contratti di lavori, servizi e forniture, a prescindere dall’importo degli stessi e dalle modalità di affidamento e quindi anche per i contratti esclusi dall’obbligo del versamento del contributo in favore dell’Autorità.

La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari si applica anche agli appalti pubblici indicati dagli articoli 16 e seguenti del Codice, compresi gli appalti di servizi indicati nell’allegato II B del Codice dei contratti, purché gli stessi siano riconducibili alla fattispecie dell’appalto.

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T.A.R. Calabria - Sentenza n. 585 del 22.06.2011

APPALTI PUBBLICI - Quando oggetto dell'appalto è un servizio di cui all'allegato II B, si applicano i soli artt. 65, 68 e 225 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici). La norme in questione, correttamente interpretate, restringno ai soli tre articoli indicati l’applicazione delle norme disciplinanti la sola fase dell’ “aggiudicazione”, ciò implicando che la normativa relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici (cioè gli artt. 34 e ss. Cod. app.) è, invece, applicabile anche alle procedure riguardanti gli appalti relativi ai servizi elencati nell'allegato II B.

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Consiglio di Stato - Sentenza n. 8932 del 16.12.2010
APPALTI PUBBLICI - Nel caso in cui il servizio oggetto dell’appalto abbia un oggetto ricompreso tra quelli dell’allegato II – B codice appalti (come quello di vigilanza armata, oggetto della gara) esso è soggetto all'applicazione degli artt. 68, 65 e 225 del Codice appalti (art. 20 Codice appalti), sicché la stazione appaltante non sarà tenuta né in virtù del diritto comunitario, né in virtù della legge nazionale, né in virtù della legge di gara, a procedere ad una verifica sulla capacità economico – finanziaria dei concorrenti.
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Comunicato del Presidente del 14 dicembre 2010

Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture – settori Ordinari e Speciali – estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 Euro, ai contratti “esclusi” di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del D.lgs n. 163/2006, di importo superiore ai 150.000 Euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili.

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Determinazione n. 7 del 20.10.2010

Le associazioni di volontariato possono partecipare a gare di appalto. Anche un soggetto che per statuto non persegua fini di lucro e che operi occasionalmente sul mercato o goda di finanziamenti pubblici può assumere la qualità di operatore economico.
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