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APPALTI PUBBLICI
NEI SERVIZI SOCIALI
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 4510 del 06.08.2012 |
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APPALTI PUBBLICI - Per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B Codice dei Contratti Pubblici, le disposizioni relative alla necessaria indicazione dei costi della sicurezza non sono applicabili dal momento che esse non sono espressamente richiamate dall’art. 20, comma 1, Codice dei Contratti Pubblici.
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Determinazione n. 3 del 01.08.2012 |
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Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell’art. 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381
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Parere sulla Normativa del 11.07.2012 - rif. AG 10/12 |
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Nell’ipotesi di contratti c.d. esclusi, sebbene non possa esigersi il medesimo rigore formale di cui all’art. 38 D. Lgs. n 163/2006 con gli stessi vincoli procedurali, resta fermo, tuttavia, il principio in base al quale, per ragioni di tutela della par condicio, imparzialità ed efficacia dell’azione amministrativa, tutti i soggetti, con riferimento anche agli appalti di servizi elencati nell’Allegato II B di cui all’art. 20, debbano possedere i requisiti morali e che il possesso di tali requisiti vada verificato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825, e Consiglio di Stato, Sez. VI, 15 giugno 2010, n. 3759).
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 3944 del 05.07.2012 |
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APPALTI PUBBLICI - L’art. 38, comma 1, del d. lgs. n. 163 del 2006, nel prevedere l’esclusione dalla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica per i soggetti che si trovano in particolari situazioni tra le quali, l’aver subito sentenze di condanna passata in giudicato per alcuni reati (lett. c), stabilisce che l’esclusione opera se la sentenza è stata emessa, nel caso di società con personalità giuridica, nei confronti degli amministratori muniti di potere di rappresentanza. |
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 2825 del 17.05.2012 |
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APPALTI PUBBLICI - Tutti coloro che prendono parte all'esecuzione di pubblici appalti devono essere in possesso dei requisiti morali può essere considerato un principio di tutela della par condicio, dell'imparzialità ed efficacia dell'azione amministrativa, per cui deve trovare applicazione anche nei contratti esclusi in tutto o in parte dall'applicazione del codice. Nei contratti c.d. esclusi – ha proseguito la sesta sezione- può non esigersi il medesimo rigore formale di cui all'art. 38 citato e gli stessi vincoli procedurali, ma resta inderogabile la sostanza, ossia il principio che i soggetti devono avere i requisiti morali, e che il possesso di tali requisiti va verificato. |
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 2730 del 11.05.2012 |
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APPALTI PUBBLICI - diversamente dall’incarico di consulenza e di assistenza a contenuto complesso, inserito in un quadro articolato di attività professionali organizzate sulla base dei bisogni dell’ente, il conferimento del singolo incarico episodico, legato alla necessità contingente, non costituisca appalto di servizi ma integri un contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. |
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