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APPALTI PUBBLICI
NEI SERVIZI SOCIALI
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Deliberazione n. 25 del 08.03.2012 |
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La riconducibilità del servizio appaltato all’allegato II B del Codice non esonera le amministrazioni aggiudicatrici dall’applicazione dei principi generali in materia di affidamenti pubblici desumibili dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento al principio di pubblicità, espressione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 dicembre 2008, n. 5943; 22 aprile 2008, n. 1856; 8 ottobre 2007, n. 5217; 22 marzo 2007, n. 1369; TAR Lazio, Sez. III ter, 5 febbraio 2008, n. 951). Nella deliberazione n. 102 del 5 novembre 2009 l’Autorità ha, inoltre, sottolineato che sebbene i servizi rientranti nell'allegato II B siano soggetti, a stretto rigore, solo alle norme richiamate dall'art. 20 del D.Lgs. 163/2006, oltre a quelle espressamente indicate negli atti di gara (in virtù del c.d. principio di autovincolo), quando il valore dell'appalto è decisamente superiore alla soglia comunitaria è opportuna anche una pubblicazione a livello comunitario, in ossequio al principio di trasparenza (cui è correlato il principio di pubblicità), richiamato dall'art. 27 D.Lgs. 163/2006 a tenore del quale l'affidamento deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile con l'oggetto del contratto”. La codificazione di tali principi conferma dunque la contrarietà per l’affidamento fiduciario. Pertanto, in ossequio ai principi del Trattato, la stazione appaltante dovrà opportunamente nell’ambito della propria discrezionalità scegliere il modulo procedimentale più consono, favorendo la procedura ristretta quando il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
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T.A.R. Lazio - Sentenza n. 2108 del 01.03.2012 |
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APPALTI PUBBLICI - Anche per i servizi di cui all'allegato II B la stazione appaltante è comunque tenuta a seguire le indicazioni fornite, oltre che dalla giurisprudenza, anche dalla Commissione dell’Unione europea con la comunicazione interpretativa 1° agosto 2006 “relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici»“, pubblicata nella G.U.U.E. 1° agosto 2006, n. C 179, dando adeguata trasparenza all’iniziativa. Trasparenza che si realizza – almeno secondo la comunicazione appena citata – con la pubblicazione di un avviso pubblico. |
A giudizio della Commissione, un’adeguata trasparenza per gli appalti di servizi il cui importo superi le soglie stabilite dalla normativa comunitaria implica la pubblicazione “in un mezzo di comunicazione largamente diffuso” (ad esempio, portali internet, gazzette ufficiali, bollettini, quotidiani, ecc.).
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T.A.R. Piemonte - Sentenza n. 153 del 06.02.2012 |
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APPALTI PUBBLICI - Servizi socio-sanitari . È illegittimo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso scelto dall'amministrazione per la gara per l'affidamento del servizio relativo alla gestione delle attività ambulatoriali connesse al trattamento farmacologico di soggetti tossicodipendenti, in quanto contrario a quanto contenuto nell'art. 31 dalla L.R. Piemonte n. 1/2004, che stabilisce: "Negli affidamenti relativi ai servizi alla persona, gli enti pubblici procedono all'aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è esclusa l'aggiudicazione basata esclusivamente sul criterio del prezzo più basso." In questo caso gara ha infatti ad oggetto servizi di assistenza alla tossicodipendenza, rientranti nella lata accezione di "servizi sociali ad elevata integrazione sanitaria" e comunque di servizi integrati di assistenza alla persona. |
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 324 del 25.01.2012 |
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APPALTI PUBBLICI - Qualora un contratto a carattere oneroso, sia qualificabile alla stregua di un appalto pubblico di servizi, anche per gli appalti di servizi elencati nell'allegato II B, tra i quali vanno ricomprese le prestazioni sociosanitarie, (come già sottolineato dall’Adunanza Plenaria del C.d.S. 1/2008) non è consentito l'affidamento diretto, ma il contraente va scelto sulla base di una gara che ponga in competizione una pluralità di offerte, garantendo quanto meno quello standard minimo di concorrenza che le norme di derivazione comunitaria e la giurisprudenza della Corte di Giustizia prescrivono per l'affidamento di tutti i contratti pubblici. |
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Consiglio di Stato - Sentenza n. 6640 del 19.12.2011 |
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APPALTI PUBBLICI - Per gli appalti di servizi di cui all’allegato II B Codice dei Contratti Pubblici, le disposizioni relative alla necessaria indicazione dei costi della sicurezza non sono applicabili dal momento che esse non sono espressamente richiamate dall’art. 20, comma 1, Codice dei Contratti Pubblici. |
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Determinazione n. 7 del 24.11.2011 |
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Linee guida per l’applicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture. - Per gli appalti relativi ai servizi socio - sanitari ed educativi e, più in generale, ai servizi sociali è preferibile adottare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in ossequio alla specificità ed alla complessità dei servizi in questione; questo modello selettivo consente , infatti, di valorizzare le capacità innovative del mondo professionale, volte ad aumentare il valore complessivo del servizio offerto. In tali settori, occorre garantire la piena espressione della progettualità degli operatori economici e del terzo settore, tenendo conto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni offerte e della qualificazione del personale.
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