LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA


Normativa di riferimento



Articolo 117 della Costituzione

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Articolo 54 "Livelli Essenziali di Assistenza"
Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - Articolo 13 - Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio.
Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Articolo 1 da comma 521 a 547
Legge 22 giugno 2016, n. 112 - Articolo 2 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale. (LEGGE SUL DOPO DI NOI)

D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali".

 

Il difficile equilibrio tra la competenza residuale delle Regioni nella normativa sui servizi sociali e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di competenza statale

Sotto il profilo Costituzionale i livelli essenziali di assistenza non rappresentano una materia vera e propria, quanto piuttosto una competenza trasversale dello Stato. Come sostenuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 282 del 2002) per quello che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non si tratta di una "materia" in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle".

Se quindi da una parte è certo, anche a seguito dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che le Regioni hanno la competenza a normare la materia dei servizi sociali e dell'assistenza, dall'altra lo Stato può normare la materia qualora si tratti di prestazioni qualificabili come livelli essenziali di assistenza, come nel caso del Reddito di Inclusione o nel caso di prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale.

Per altro verso è da ritenere che le Regioni possano prevedere e normare dei Livelli Essenziali "Regionali" se questi sono erogati al di sopra degli standard nazionali.



LEA - Rapporto sull’erogazione 2012

Salgono a 15 le Regioni "adempienti". Campania in condizioni "critiche". Nella valutazione elaborata dal ministero della Salute il Piemonte si colloca al 4^ posto dopo Emilia Romagna, Toscana e Veneto.

Promosse anche Puglia e Calabria, ma con riserva. Le Regioni in “piena regola” sono 10, una in più rispetto al 2011 e si tratta del Lazio. Cresce l’appropriatezza ma restano differenze regionali importanti. Più posti negli hospice, ma ancora criticità per l’assistenza ad anziani e disabili.

 

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LIVEAS o non LIVEAS. Il diritto all'assistenza e la riforma dell'ISEE in due pronunce discordanti
2013
LIVEAS o non LIVEAS. Il diritto all'assistenza e la riforma dell'ISEE in due pronunce discordanti

 

2012 Livelli Essenziali delle Prestazioni e Sostenibilità Finanziaria dei Diritti Sociali

 

2011 LIVEAS (Livelli essenziali di assistenza sociale)

 

2010 I livelli essenziali delle prestazioni sociali: profili interpretativi

 

2009 Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni

 

2003 Proposta ANCI 2003
 
Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51-11389

D.G.R. 23 dicembre 2003, n. 51-11389

sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 53 del 31 dicembre 2003 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale 23 dicembre 2003, n. 51-11389: "D.P.C.M. 29 novembre 2001, Allegato 1, Punto 1.C. Applicazione Livelli Essenziali di Assistenza all’area dell’integrazione socio-sanitaria".

 
L.E.A.U.

Il richiamo ai (L.E.U.A.) Livelli Essenziali e Uniformi di Assistenza è contenuto nel Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" (Articoli 1 e 9 comma1). Attraverso il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 il legislatore ha apportato alcune modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Recante “Riordino della disciplina in materia sanitaria”. In quest’ultimo decreto non esisteva un richiamo ai L.E.U.A. in quanto trattando in modo particolare la materia sanitaria, stabiliva esclusivamente i concetti di (L.U.A.S.) Livelli Uniformi di Assistenza Sanitaria (Articolo 1 comma 4 lettera b) o di (L.U.P.S.) Livelli Uniformi di Prestazioni Sanitarie (articolo 12 comma 3) o infine di (L.U.A) Livelli Uniformi di Assistenza (Articolo 1 comma 4 lettera b), con riferimento in ogni caso alla sola materia sanitaria. Con il Decreto Legislativo 19 giugno 1999, n. 229 vengono affrontate nella disciplina sanitaria alcune problematiche dell’area dell’integrazione socio-sanitaria con l’introduzione del concetto dei Livelli Uniformi di Assistenza per le Prestazioni Sociali a rilievo sanitario (Articolo 3-septies comma 3)

 


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