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LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA
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Normativa di riferimento
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Articolo 117 della Costituzione
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
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Legge 27 dicembre 2002, n. 289 - Articolo 54 "Livelli Essenziali di Assistenza"
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Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68 - Articolo 13 - Livelli essenziali delle prestazioni e obiettivi di servizio. |
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Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - Articolo 1 da comma 521 a 547
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Legge 22 giugno 2016, n. 112 - Articolo 2 - Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare - Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale. (LEGGE SUL DOPO DI NOI)
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D.P.C.M. 12 gennaio 2017 - Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
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Legge 15 marzo 2017, n. 33 "Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali". |
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Il difficile equilibrio tra la competenza residuale delle Regioni nella normativa sui servizi sociali e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di competenza statale
Sotto il profilo Costituzionale i livelli essenziali di assistenza non rappresentano una materia vera e propria, quanto piuttosto una competenza trasversale dello Stato. Come sostenuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 282 del 2002) per quello che riguarda i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, non si tratta di una "materia" in senso stretto, ma di una competenza del legislatore statale idonea ad investire tutte le materie, rispetto alle quali il legislatore stesso deve poter porre le norme necessarie per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di prestazioni garantite, come contenuto essenziale di tali diritti, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle".
Se quindi da una parte è certo, anche a seguito dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, che le Regioni hanno la competenza a normare la materia dei servizi sociali e dell'assistenza, dall'altra lo Stato può normare la materia qualora si tratti di prestazioni qualificabili come livelli essenziali di assistenza, come nel caso del Reddito di Inclusione o nel caso di prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio nazionale.
Per altro verso è da ritenere che le Regioni possano prevedere e normare dei Livelli Essenziali "Regionali" se questi sono erogati al di sopra degli standard nazionali.
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Determinazione Dirigenziale 6 febbraio 2020, n. 67 |
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Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2017, n. 118-6310 |
Sanità, nuovi Lea: la guida al provvedimento |
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Sanità: 7 settembre Conferenza Regioni monotematica sui LEA
L’intesa, come previsto dall’art.1 commi dal 553 al 559 della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), è stata siglata nella riunione della Conferenza Stato–Regioni del 7 settembre 2016 leggi tutto
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