FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGETTI INDIVIDUATI NEL PIANO ANNUALE PER GLI INTERVENTI REGIONALI PER I GIOVANI NONCHÈ PER LE ALTRE SPESE NECESSARIE AL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA CONDIZIONE DEI GIOVANI
Con l'approvazione della Legge Regionale 13 febbraio 1995, n. 16 “Coordinamento e sostegno delle attività a favore dei giovani” la Regione Piemonte ha posto le basi per la programmazione delle politiche giovanili sul territorio regionale, favorendo la realizzazione di iniziative da parte di Enti Locali, Cooperative e Associazioni Giovanili.
L’art. 133 c. 1 della Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i. stabilisce che le Province predispongano annualmente i piani di interventi per i giovani, al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale.
La stessa legge prevede, all’art. 132 c. 2, che la Regione ripartisca i fondi regionali alle Province sulla base di un’analisi dei fabbisogni fondata su indicatori oggettivi di caratteristiche demografico, socio-economico e territoriale e tenuto conto delle innovazioni espresse dalle stesse Province.
La Regione Piemonte, con la D.G.R. n. 8-2602 del 19/09/2011 ha approvato l’integrazione della sezione Politiche giovanili del Programma di attività 2009-2011, definendo un programma di interventi finanziato con risorse regionali e statali nell’ambito dell’Accordo stipulato con il Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2011, approvando indirizzi e criteri per il riparto delle risorse destinate ai Piani locali giovani provinciali per il biennio 2011/2012.
Secondo quanto previsto da tale Deliberazione e dalle successive DD.DD. n. 1008 del 28/12/2011 e n. 372 del 27/06/2012, le Amministrazioni provinciali titolari del P.L.P.G. compiono la programmazione e il coordinamento sul territorio di riferimento.
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