Il Fondo nazionale per il servizio civile è stato istituito dall`articolo 11 della legge 6 marzo 2001, n. 64. Il Fondo nazionale per il servizio civile è collocato presso l`Ufficio nazionale per il servizio civile, che ne cura l`amministrazione e la programmazione annuale delle risorse, formulando annualmente, entro il 31 gennaio dell`anno di riferimento, un apposito piano di intervento, sentita la Conferenza Stato-regioni. Il piano può essere variato con apposita nota infrannuale, ove se ne manifesti l`esigenza e sussistano adeguate risorse finanziarie disponibili. La nota di variazione è predisposta con le stesse formalità del piano annuale entro il 30 settembre dell`anno di riferimento.
Il piano di programmazione annuale di cui sopra stabilisce:
a) la quota delle risorse del Fondo da utilizzare per le spese di funzionamento dell`Ufficio nazionale per il servizio civile;
b) la quota delle risorse del Fondo da destinare alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per attività di informazione e formazione. La Conferenza Stato-regioni con deliberazione da adottare entro trenta giorni dall`avvenuta comunicazione da parte dell`Ufficio nazionale del piano di programmazione annuale, determina la ripartizione della predetta quota comunicandola all`Ufficio nazionale per il servizio civile;
c) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito regionale;
d) la quota di risorse del Fondo da destinare ai compensi dei giovani destinati alla realizzazione dei progetti approvati in ambito interregionale, nazionale o all`estero;
e) la quota di risorse del Fondo vincolata, a richiesta dei conferenti ai sensi dell`articolo 11, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64, allo sviluppo di progetti di servizio civile in aree e settori di impiego specifici.
3. Le risorse disponibili alla fine dell`esercizio finanziario di riferimento sono portate in aumento nell`esercizio finanziario successivo sul medesimo Fondo nazionale per la successiva redistribuzione.
4. Alla gestione del Fondo nazionale per il servizio civile continua a provvedersi tramite la contabilità speciale istituita dall`articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424.
5. Le modalità di gestione e di rendicontazione delle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e delle spese di funzionamento dell`Ufficio nazionale per il servizio civile sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell`economia e delle finanze
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