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L'articolo 1, comma 386 e s.s. della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 - Suppl. Ordinario n. 70) istituisce e disciplina il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale:
386. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, é istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 390. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
387. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 386, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiare, di donne in stato di gravidanza accertata da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonchè dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 386 é corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;
b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 386.
388. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 386 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonchè in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla poverta', correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di poverta' assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
389. Al Fondo di cui al comma 386 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
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