1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;
b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;
c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».
Determinazione Dirigenziale 26 gennaio 2021, n. 98
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