Deliberazione della Giunta Regionale 13 aprile 2018, n. 26-6749 |
Ripartizione delle risorse finanziarie affluenti al Fondo per le non autosufficienze per l'anno 2017 |
RISORSE PUBBLICHE -
FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
|
 |
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U Serie Generale n. 33 del 09.02.2018) il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ripartisce tra le Regioni ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il fondo nazionale per le non autosufficienze. La quota destinata alle Regioni è di 448.600.000,00 di euro.
Alla Regione Piemonte assegnati €. 35.342.720,00.
|
|
Ripartito Fondo per le politiche giovanili 2018 |
RISORSE PUBBLICHE -
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE GIOVANILI
|
 |
Ripartito nel corso della Conferenza delle Regioni del 24 gennaio il Fondo per le politiche giovanili 2018 (€. 2.156.836,00). Il riparto delle risorse è stato poi ratificato con una Intesa sancita in Conferenza Unificata leggi tutto
|
|
Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2017, n. 71-6176 |
Fondo Nazionale Politiche Sociali per l'anno 2017 |
RISORSE PUBBLICHE -
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI
|
 |
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U Serie Generale n. 2 del 03.01.2018) il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che ripartisce tra le Regioni ed il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali il fondo nazionale delle politiche sociali. La quota destinata alle Regioni è di 276.963.236,94 di euro.
Alla Regione Piemonte assegnati €. 20.218.316,30.
|
|
Fondo per i minori che compiono la maggiore età con provvedimento giudiziario |
RISORSE PUBBLICHE -
ALTRI FONDI E CONTRIBUTI PUBBLICI
|
 |
L'articolo 1, comma 250 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che: "Al fine di prevenire condizioni di poverta' ed esclusione sociale di coloro che, al compimento della maggiore eta', vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria, nell'ambito della quota del Fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, é riservato, in via sperimentale, un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per interventi, da effettuare anche in un numero limitato di ambiti territoriali, volti a permettere di completare il percorso di crescita verso l'autonomia garantendo la continuita' dell'assistenza nei confronti degli interessati, sino al compimento del ventunesimo anno d'età".
|
|
Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Istituzione del Fondo |
RISORSE PUBBLICHE -
FONDO CAREGIVER FAMILIARE
|
 |
L'articolo 1, comma 254 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che: "È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255".
Si definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sè, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennita' di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18
|
|
Fondo per orfani di crimini domestici |
RISORSE PUBBLICHE -
ALTRI FONDI E CONTRIBUTI PUBBLICI
|
 |
L'articolo 1, comma 279 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha stabilito che: "La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, é incrementata di ulteriori 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020. Tale somma e' destinata all'erogazione di borse di studio, spese mediche e assistenziali in favore degli orfani per crimini domestici e degli orfani di madre a seguito del delitto di cui all'articolo 576, primo comma, numero 5.1), ovvero per omicidio a seguito dei delitti di cui agli articoli 609-bis e 609-octies del codice penale, nonche' al finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attivita' lavorativa. Almeno il 70 per cento di tale somma e' destinato agli interventi in favore dei minori; la quota restante é destinata, ove ne ricorrano i presupposti, agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti".
|
|
Determinazione Dirigenziale 27 dicembre 2017, n. 1367 |
Fondo Sanitario Nazionale 2017 |
Determinazione Dirigenziale 13 ottobre 2017, n. 962 |
Determinazione Dirigenziale 20 ottobre 2017, n. 998 |
RISORSE PUBBLICHE -
ALTRI FONDI E CONTRIBUTI PUBBLICI
|
Innovazione sociale: aperto il primo bando della strategia regionale Wecare (scadenza 20 dicembre 2017)
D.D. 20 ottobre 2017, n. 998
|
Determinazione Dirigenziale 16 ottobre 2017, n. 971 |
L'articolo 7 del Decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 |
RISORSE PUBBLICHE -
FONDO PER LA LOTTA ALLA POVERTÀ
|

|
L'articolo 7 del decreto Legislativo 15 settembre 2017, n. 147 - Decreto R.E.I. si occupa del Fondo Povertà:
Interventi e servizi sociali per il contrasto alla povertà
1. I servizi per l'accesso e la valutazione e i sostegni da individuare nel progetto personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000, includono: a) segretariato sociale, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1; b) servizio sociale professionale per la presa in carico, inclusa la componente sociale della valutazione multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; c) tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui alle regolamentazioni regionali in attuazione dell'accordo del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; d) sostegno socio-educativo domiciliare o territoriale, incluso il supporto nella gestione delle spese e del bilancio familiare; e) assistenza domiciliare socio-assistenziale e servizi di prossimità; f) sostegno alla genitorialità e servizio di mediazione familiare; g) servizio di mediazione culturale; h) servizio di pronto intervento sociale.
2. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali di cui agli articoli 5 e 6, una quota del Fondo Povertà è attribuita agli ambiti territoriali delle regioni per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1, fermi restando gli interventi afferenti alle politiche del lavoro, della formazione, sanitarie e socio-sanitarie, educative, abitative, nonchè delle altre aree eventualmente coinvolte nella valutazione e progettazione previsti a legislazione vigente.
3. La quota del Fondo Povertà destinata al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali, di cui al comma 2, é ((pari, in sede di prima applicazione, a 297 milioni di euro nel 2018, a 347 milioni di euro nel 2019 e a 470 milioni di euro annui a decorrere dal 2020)), inclusivi delle risorse di cui al comma 9. La quota può essere rideterminata, in esito al monitoraggio sui fabbisogni e sull'utilizzo delle risorse, mediante il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 8. Gli specifici rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del Fondo Povertà attribuita agli ambiti territoriali di ogni regione e nei limiti della medesima, sono definiti nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1, sulla base delle indicazioni programmatiche contenute nel Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà, di cui all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione una volta valutata la coerenza dello schema dell'atto di programmazione ovvero del Piano regionale con le finalità del Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà.
4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si definiscono i criteri di riparto della quota di cui al comma 2 con riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna regione, nonchè le modalità di monitoraggio e rendicontazione delle risorse trasferite. Ciascuna regione comunica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai fini della successiva attribuzione delle risorse da parte del Ministero medesimo agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
5. Le regioni possono integrare per le finalità di cui al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota del Fondo Povertà di cui al comma 2. In tal caso, le regioni possono richiedere il versamento della quota medesima sul bilancio regionale per il successivo riparto, integrato con le risorse proprie, agli ambiti territoriali di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni dall'effettivo versamento delle risorse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. I comuni, coordinandosi a livello di ambito territoriale, concorrono con risorse proprie alla realizzazione dei servizi di cui al comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e nell'ambito degli equilibri di finanza pubblica programmati. I servizi di cui al comma 1 sono programmati nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del presente articolo. Le risorse di cui al primo periodo sono comunicate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3.
7. Alle finalità di cui al presente articolo, in coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei, concorrono altresì le risorse afferenti ai Programmi operativi nazionali (PON) e regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta alla povertà e della promozione dell'inclusione sociale, fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le regioni e le province autonome individuano le modalità attraverso le quali i POR rafforzano gli interventi e i servizi di cui al presente decreto, includendo, ove opportuno e compatibile, i beneficiari del ReI tra i destinatari degli interventi, anche con riferimento all'obiettivo tematico della promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità.
8. In deroga a quanto stabilito ai commi 3 e 4, per l'anno 2017, al fine di permettere una adeguata implementazione del ReI e di garantirne la tempestiva operatività mediante un rafforzamento dei servizi sociali territoriali, inclusi quelli di contrasto alla povertà e all'esclusione sociale, sono attribuite alle regioni, a valere sul Fondo Povertà, risorse pari a 212 milioni di euro, secondo i criteri di riparto e con le medesime modalità adottate per il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge n. 328 del 2000.
9. Nell'ambito della quota del Fondo Povertà di cui al comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2018, per interventi e servizi in favore di persone in condizione di povertà estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di cui al comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto della quota di cui al presente comma, avuto prioritariamente riguardo alla distribuzione territoriale dei senza dimora, in particolare individuando le grandi aree urbane in cui si concentra il maggior numero degli stessi. In sede di riparto, si definiscono altresì le condizioni di povertà estrema, nonchè si indentificano le priorità di intervento a valere sulle risorse trasferite, in coerenza con le "Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015, ed eventuali successive iniziative ai sensi dell'articolo 21, comma 8. Gli interventi e i servizi di cui al presente comma sono oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo di cui all'articolo 24 e di specifico monitoraggio da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ne da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4.
|
|
Determinazione Dirigenziale 2 agosto 2017, n. 737 |
|
|