Allarghiamo la conoscenza

PROGETTO ALLARGHIAMO LA CONOSCENZA

 

Se hai informazioni o notizie che non sono presenti sul portale www.piemontesociale.it e che ritieni possano essere utili da pubblicare o condividere a scopo divulgativo, per aumentare la conoscenza del "mondo sociale", puoi inviare una segnazione dalla sezione contatti. Ogni segnalazione verrà adeguatamente valutata.

 
T.A.R. Piemonte - Sentenza n. 1456 del 29.08.2014
GIURISPRUDENZA - GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
In questa sezione è possibile scaricare la sentenza del TAR Piemonte in materia di "erogazione del servizio pubblico di trasporto dei disabili in relazione alle disponibiità finanziarie dell'ente locale".
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Piano di Contrasto al gioco d'azzardo patologico
SERVIZI SOCIALI - Dipendenze

LA REGIONE PIEMONTE PREPARA UN PIANO DI CONTRASTO AL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO

Chiamparino e Saitta: “Nostro dovere intervenire contro questa piaga”

Il gioco d'azzardo è un settore che non conosce crisi in Italia, dove ogni anno la raccolta complessiva si aggira intorno ai 89 miliardi di euro ed è in costante crescita: in media ogni italiano spende 1.400 euro all'anno per tentare la fortuna.

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D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121
PIEMONTE SOCIALE - home

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 25 agosto 2014, è stata pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121: "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150".

 
Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale
TERZO SETTORE - Associazioni di volontariato

L'articolo 12 del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che in via sperimentale, per il biennio 2014-2015, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di Comuni o enti locali.

Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 1, i Comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale in corso con le associazioni di volontariato.

 

Atto Senato n. 1429

 
Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90
NORMATIVA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Efficienza, trasparenza, pubblicità,anticorruzione

Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 - DECRETO MADIA

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014, è stato pubblicato il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 , recante: "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari".

CONVERTITO con Legge 11 agosto 2014, n. 114 pubblicata sul supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 2014.

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2014-08-18&atto.codiceRedazionale=14G00129&elenco30giorni=false
 
Adesione ad una unica forma associativa per gestire il medesimo servizio
AREA PUBBLICA COORDINAMENTO - HOME

Forme associative comunali per la gestione dei servizi

L'articolo 23, comma 1, lettera f-quater del D.L. 90/2014 così come convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114 prevede:

All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

«130-bis. Non si applica ai consorzi socio-assistenziali quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni»;

scarica l'articolo 2, comma 28 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244
 
Il Senato approva il Ddl di riforma costituzionale.
PIEMONTE SOCIALE - home

L'articolo 26 dell'Atto Senato n. 1429 - "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della parte seconda della Costituzione" nel testo approvato in data 8 agosto 2014, ridefinisce l'articolo 117 della Costituzione. Scompare la legislazione concorrente tra Stato e Regioni e sono ampliate le competenze statali tra cui la salute. Alle Regioni, invece resta la competenza legislativa esclusiva nell’organizzazione dei servizi sanitari e sociali regionali.

 

Atto Senato n. 1429

 
Sentenza della Corte di Cassazione n. 12806 del 06.06.2014
GIURISPRUDENZA - GIUSTIZIA CIVILE

Legittimo il licenziamento dell'educatrice che si assenta per ferie non autorizzate

Il Comune decide di utilizzare le educatrici, durante il mese di luglio, a potenziamento dell’offerta di servivi estivi. Un’educatrice, preso atto dell’ordine di servizio, presenta richiesta per otto giorni di ferie, che le vengono formalmente negate. Ma la dipendente, dichiarando di non volersi piegare al predetto ordine di servizio, ritenuto vessatorio, si assenta ugualmente. Il Comune attiva il procedimento disciplinare, che si conclude con il licenziamento. Avverso il relativo ricorso, la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 12806 del 6 giugno 2014, ha ritenuto legittimo l’operato dell’amministrazione comunale in quanto l’art. 55 quater del D.Lgs. n. 165/2001 prevede la sanzione del licenziamento per assenze ingiustificate superiori a tre giorni, anche non continuativi, nel biennio.

scarica la sentenza
 


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